Art. 5.
(Relazioni).

      1. La Commissione riferisce al Parlamento sull'attività svolta al termine dei suoi lavori e ogni qual volta lo ritenga opportuno. In ogni caso la prima relazione, contenente anche eventuali proposte di adeguamento della normativa vigente, è

 

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presentata al Parlamento entro otto mesi dalla costituzione della Commissione.